Ai soli lavoratori/lavoratrici dipendenti da aziende esercenti attività di Pubblico Esercizio da almeno 6 mesi, l’Ente corrisponderà un sussidio pari al 20% dell’integrazione dell’indennità di malattia posta a carico dell’INPS, come previsto dall’ipotesi di accordo, in modo da raggiungere complessivamente il 100% dell’indennità stessa. Il contributo ad integrazione dell’indennità di malattia di cui sopra sarà erogato per non più di 120 giorni in un anno solare (1/1 – 31/12) con il limite massimo pari all’importo lordo di euro 800,00.
Il richiedente, con il modello apposito di richiesta COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI, DEVE ALLEGARE TUTTA LE SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
a) Copia di 1 busta paga precedenti l’inizio della malattia (se il dipendente non lavora continuativamente dovrà presentare almeno 6 buste paga riferite agli ultimi 12 mesi precedenti la data dell’inizio della malattia);
b) copie prospetti liquidazione indennità erogata dall’azienda quale anticipazione indennità a carico dell’INPS;
c) copie delle buste paga mensili relative al periodo della malattia.
TERMINE DI PRESENTAZIONE: entro 90 giorni dalla data di termine dell’evento.
SI RICORDA CHE LE DOMANDE VANNO SPEDITE ESCLUSIVAMENTE TRAMITE L’APPOSITA AREA RISERVATA
SI RICORDA CHE I SUSSIDI VERRANNO EROGATI IN BASE ALLE DISPONIBILITA’ ECONOMICHE DELL’ENTE e pertanto L’Ente, a suo insindacabile giudizio, in relazione ai capitoli di spesa che saranno periodicamente valutati compatibilmente con le disponibilità economiche, si riserva di poter modificare o annullare l’erogazione di tutti o di parte dei sussidi offerti alle aziende e ai lavoratori. L’Ente si riserva inoltre di valutare le domande pervenute entro i termini previsti secondo il criterio di precedenza e il criterio di turnazione in base alle risorse disponibili.
Le domande incomplete e non rispondenti al regolamento o che pervenissero fuori del termine stabilito non saranno prese in considerazione.