Ove il tentativo di conciliazione non riesca, o comunque sia decorso il termine previsto per il suo completamento, e ferma la facoltà di adire all’autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973 n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale.
Per detto Collegio è in via di approntamento uno specifico regolamento.