DECRETO SOSTEGNI: NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO

DECRETO SOSTEGNI: NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO

Il Decreto Sostegni entrato in vigore alla data del 23 marzo scorso conferma e rafforza il sostegno ad imprese e lavoratori attraverso i trattamenti di integrazione salariale.
Le imprese che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili alla pandemia Covid-19 possono richiedere:

  • la Cassa Integrazione in Deroga;
  • l’ Assegno Ordinario previsto dal Fondo di Integrazione Salariale se occupano oltre 5 dipendenti come media del semestre che precede l’avvio della procedura.

I predetti trattamenti sono previsti per una durata massima di 28 settimane che devono essere collocate nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021. L’accesso è consentito senza versamento di alcun contributo addizionale e a favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni; in ogni caso si ricorda che fino al 30 giugno 2021 le aziende possono fruire anche delle prime 12 settimane previste dalla Legge n. 178 del 30 dicembre 2020.

Un elemento di novità riguarda la modalità di presentazione delle istanze di trattamento e dei dati necessari ai fini della liquidazione da parte dell’Inps, la quale avviene tramite un nuovo flusso telematico denominato “UniEmens CIG”.

Il termine per la presentazione delle domande è confermato entro la fine del mese successivo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Tuttavia, in fase di prima applicazione, il termine di scadenza è fissato entro la fine del mese successivo la data di entrata in vigore del Decreto Sostegni.
In caso di pagamento diretto il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’INPS i dati necessari ai fini del pagamento stesso, e del saldo, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.

In fase di prima applicazione i predetti termini sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto se tale data è posteriore a quella “ordinaria” che fissa la scadenza per l’invio dei dati all’INPS entro il mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale. Decorsi tali termini il pagamento rimarrà a carico del datore di lavoro.

Per quanto riguarda, invece, la concessione dei trattamenti, le integrazioni salariali possono essere riconosciute sia con modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’Inps sia con le modalità di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 148/2015 (pagamento anticipato da parte del datore).

Il secondo ambito di intervento del Decreto Legge 41/2021 riguarda il blocco dei licenziamenti individuali e collettivi.

Il Decreto Sostegni dispone infatti il divieto generalizzato per i datori di lavoro di procedere a licenziamenti economici individuali e collettivi fino al 30 giugno 2021 nonché le sospensioni delle procedure di riduzione del personale pendenti, di cui agli artt. 4, 5 e 24 della Legge n.223/91, avviate successivamente al 23 febbraio 2020.

Rispetto al blocco dei licenziamenti sono fatte salve le ipotesi di chiusura aziendale, il fallimento senza prosecuzione dell’attività con l’esercizio provvisorio mentre, per i contratti di appalto, è fatta salva la cessazione degli stessi a meno che il personale già impiegato nell’appalto sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

Per le aziende che ricorrono ai trattamenti di CIGD o di Assegno Ordinario nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021, il divieto di licenziamento si prolunga per l’intero periodo di fruizione dei predetti trattamenti.

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