L’apprendistato come definito dall’art n. 1 del Testo Unico dell’Apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato all’occupazione dei giovani. Questa tipologia contrattuale oltre all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro è finalizzata anche alla loro formazione: l’impresa infatti s’impegna a fornire all’apprendista la formazione professionale all’interno del rapporto di lavoro.
E’ necessario che le aziende che intendono assumere utilizzando questo tipo di contratto richiedano il preventivo parere di conformità per assunzione apprendisti all’Ente Bilaterale territorialmente competente, come prescritto dall’art. 4 dell’ Accordo di Riordino Complessivo della Disciplina dell’Apprendistato nel settore terziario, distribuzione, servizi che ribadisce quanto segue:
“I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti, debbono presentare domanda, corredata dal piano formativo, predisposto anche sulla base di progetti standard, alla specifica Commissione dell’Ente Bilaterale, prevista dalle norme contrattuali nazionali del Terziario, competente per territorio, la quale esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dalla predetta disciplina in materia di apprendistato, ai programmi di formazione indicati dall’azienda ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali. (…)”.
ATTENZIONE!!! Si ricorda l’impegno a comunicare l’avvenuta assunzione dell’apprendista spedendo copia del modello C/ASS, e eventuale successiva cessazione del rapporto di lavoro.
Il tutto a fini dell’aggiornamento dell’Osservatorio Provinciale del mercato del lavoro nonchè al fine della corretta applicazione degli Accordi Nazionali Teritoriali in materia.